Tutti i Concorsi a Premi hanno lo stesso vincitore: il fisco!
Proprio cosi, il fisco italiano considera i premi percepiti dai vincitori alla stregua di redditi in natura e pretende il pagamento di imposte.
Per un Social Media Marketer è importante tenere conto dell’onere fiscale in sede di presentazione del budget all’azienda committente, la quale dovrà successivamente, con l’ausilio del proprio consulente fiscale, provvedere al pagamento delle imposte.
Il trattamento fiscale è diverso a seconda che i destinatari siano consumatori, rivenditori, agenti o dipendenti. Dal momento che i social contest si rivolgono ai consumatori, in questo articolo affrontiamo esclusivamente il trattamento fiscale specifico per questa tipologia di destinatari.
1. Imposte Dirette
La società promotrice del concorso a premi deve versare una Ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 25%, con facoltà di rivalsa.
Base imponibile
La base imponibile della ritenuta è costituita dal valore normale complessivo dei premi assegnati al netto dell’Iva. Il valore normale non è né il prezzo di costo né il valore di listino dei premi, bensì, come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 54/E/2004, il prezzo o corrispettivoche verrebbe mediamente praticato sul mercato al vincitore del bene o servizio, quindi tenendo conto degli sconti d’uso sul mercato. Questo stesso valore deve essere indicato nel Regolamento del concorso a premi e nel Modello Prema CO/1.
La ritenuta si applica solo sui premi erogati ai vincitori e non sui premi eventualmente devoluti alla Onlus.
Versamento della ritenuta
L’imposta va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i premi sono maturati, indipendentemente dal fatto che i premi siano stati effettivamente consegnati ai vincitori. La “maturazione del premio” è il momento in cui il premio viene assegnato.
Il codice tributo è 1048.
La facoltà di rivalsa
La società promotrice ha facoltà di rivalsa, cioè può decidere di addebitare al vincitore l’importo della Ritenuta del 25% da versare all’erario. Quando viene esercitato il diritto di rivalsa, i vincitori hanno facoltà di chiedere un premio di valore inferiore, rispetto al primo, di un importo, per quanto possibile, pari all’imposta gravante sul premio originario (per esempio, se il premio assegnato vale 100 + IVA, il premio alternativo deve avere valore pari a 100 – 25% = 75).
La possibilità che la ditta promotrice eserciti la facoltà di rivalsa deve essere esplicitata chiaramente prima dell’inizio del concorso a premi; il promotore deve dichiarare quindi
- sia nel Regolamento che nel Modello Prema CO/1, se intende o meno esercitare il predetto diritto di rivalsa;
- nel Regolamento, i premi alternativi.
All’atto del rimborso della ritenuta da parte del vincitore, il soggetto promotore rilascia ricevuta con la dicitura “Ricevuta per rivalsa imposta sostitutiva concorso a premi denominato “XYZ” ai sensi dell’art. art. 30 DPR 600/1973.
La certificazione del sostituto d’imposta (modello 770)
La società promotrice deve indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta – modello 770 – i premi e le vincite assoggettati alla ritenuta alla fonte, divenuti esigibili nell’anno di riferimento. Nella dichiarazione non vanno indicati i nominativi dei soggetti ai quali sono stati attribuiti premi.
2. IVA – Imposta sul valore aggiunto
Il trattamento fiscale ai fini IVA dipende dalla tipologia dei beni o servizi assegnati in premio. In caso di
a) Premi costituiti da beni imponibili IVA: l’IVA sull’acquisto dei beni e servizi dati in premio è indetraibile.
b) Premi costituiti da beni non imponibili IVA (per esempio viaggi, buoni spesa): la ditta promotrice deve corrispondere un’imposta sostitutiva del 20% del prezzo di acquisto.
Base imponibile
La base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva dell’IVA è il prezzo di acquisto del bene (quindi, quello indicato nella fattura di acquisto). Il prezzo di acquisto può essere diverso dal valore normale (cioè il valore che si prende a riferimento per il calcolo della ritenuta del 25% di cui sopra). Quando è diverso, normalmente è inferiore, mai superiore.
Versamento dell’imposta sostitutiva
Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IVA va effettuato entro il 16° giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo, o se precedente, alla data di emissione della fattura di acquisto dei beni o servizi dati in premio, utilizzando il codice tributo 1672.
Posso ben immaginare lo scoramento nei Social Media Marketer dopo questa serie di “cattive notizie”. Non scoraggiatevi e, soprattutto, non demordete: il vostro compito è calcolare le imposte nel budget di investimento che sottoporrete al vostro committente, al pagamento delle imposte dovrà provvedere direttamente l’impresa promotrice, che sicuramente avrà un commercialista che potrà aiutarla negli adempimenti. In caso contrario, scrivetemi e vi darò aiuto.
Buon lavoro! 😉
P.S. → Leggi anche “Come evitare gli errori nella Cauzione nei Social Contest“